Sanzioni in caso d’inadempienza
La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nel termine di 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 del d.P.R. 380/01).
- Trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. n. 689/91, (laddove prevede il pagamento in misura ridotta del doppio del minimo o un terzo del massimo, se è più favorevole, €. 154,00).
- Il verbale è redatto dal dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
- Il verbale può essere redatto anche dalla Polizia municipale/locale, su nota scritta dell’inadempienza da parte del dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
- Memorie difensive al dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
Utilizzo dell’unità senza la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
Nel caso l’immobile sia utilizzato in assenza di agibilità, troveranno applicazione le sanzioni amministrative, (penali nel caso di costruzioni in cemento armato, art. 75 DPR n. 380/01), e quant’altro previsto dall’ordinamento vigente, fatta salva e riservata ogni altra azione sanzionatoria e responsabilità di carattere civilistico.
Quando si può utilizzare l’unità oggetto della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
L'utilizzo delle costruzioni completate o parzialmente possono essere utilizzate dalla data di presentazione allo Sportello unico della segnalazione corredata della documentazione succitata.
Può essere rinviato l’utilizzo in attesa della fine dell’iter procedurale, se viene richiesta documentazione integrativa o se vi sono elementi ostativi all’accettazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).
Richiesta di ulteriore documentazione
Il dirigente comunale verificata la (SCA), ha la possibilità di richiedere documentazioni che l’amministrazione non è in grado di reperire, asseverazioni e autocertificazioni necessarie a completare l’iter procedurale. (Ai sensi dell’art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90).
In questo caso l’utilizzo deve essere procrastinato in attesa della fine dello stesso.
Elementi ostativi all’accettazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
Il dirigente comunale verificata la (SCA), la documentazione, le certificazioni e asseverazioni presentate, non conformi alla disciplina, segnala che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni nei limiti e tempi previsti dalla legge. (Art. 19 c. 3 e 6bis L. n. 241/91).
Anche in questo caso l’utilizzo deve essere procrastinato in attesa della fine dell’iter procedurale.
Dichiarazione d’inagibilità dell’edificio (Art. 26 DPR n. 380/01)
La presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi della specifica normativa di settore (dell’art. 222 del R.D. n. 1265/1934).
Diritti di segreteria
Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
Controlli a campione (Art. 24 DPR n. 380/01)
Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.