La Protezione Civile del Comune di Sulmona
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 22 febbraio 2005 veniva istituito l’Ufficio di Protezione Civile nel Comune di Sulmona con l’individuazione delle prime figure di riferimento della struttura.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 455 del 19 dicembre 2005 veniva riorganizzata la struttura comunale di protezione civile con l’individuazione delle funzioni di supporto e contestualmente veniva istituito il gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile della Città di Sulmona e con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 11/c del 27 gennaio 2006 si approvava il regolamento
Con successivi decreti sindacali si nominavano i responsabili delle funzioni di supporto e l’organizzazione generale della struttura
D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 art 12 – Funzioni dei Comuni
Comma 1: Lo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi è funzione fondamentale dei Comuni
Comma 2: I Comuni, anche in forma associata, provvedono:
a) All’ Attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi;
b) All’ Adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) A Disciplinare le procedure e le modalità di organizzazione dell’azione amministrativa al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in caso di evento;
d) a Disciplinare le modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare per eventi calamitosi in altri Comuni;
e) Alla Predisposizione dei piani comunali o di ambito di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione;
f) all’attivazione e direzione dei primi soccorsi alla popolazione;
g) Alla vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti;
h) all’impiego del volontariato di protezione civile
Il Sindaco
D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 art 6 – Attribuzione delle autorità di Protezione Civile
Comma 1: Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesimeattività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.
Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia
di protezione civile;
b) della promozione, dell’attuazione e del coordinamento delle attività di cui all’articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all’articolo 18;
d) dell’articolazione delle strutture organizzative preposte all’esercizio delle funzioni di protezione civile e dell’attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative,
della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 2.
D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 artt5 e 6 – Attribuzione delle autorità di Protezione Civile
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
a) dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) ;
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo;
c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di
cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .
6. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i
provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione.
Il COC e le funzioni di supporto
… ‘’ Il Sindaco in qualità di Autorità di Protezione Civile per il suo Comune, attiva, a seconda della fase di allerta, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), ossia il centro di coordinamento che lo supporterà nella gestione dell’emergenza per assicurare una direzione unitaria e coordinata dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, grazie alle Funzioni di Supporto.
Il modello d’intervento deve essere quanto più flessibile e sostenibile: il numero delle Funzioni di supporto che vengono attivate in emergenza viene valutato dal Sindaco sulla base del contesto operativo nonché sulla capacità del Comune, di sostenerne l’operatività per il periodo emergenziale. Le funzioni di supporto, infatti, per particolari situazioni emergenziali ovvero qualora la ridotta disponibilità di risorse umane lo richieda, possono essere accorpate ‘’ …
La struttura organizzativa del C.O.C è di tipo gerarchico: al vertice il Sindaco, con compiti di coordinamento generale; seguono i responsabili delle nove funzioni di supporto che si riferiscono al sindaco e coordinano le attività e gli addetti relativi alle funzioni stesse.
Le funzioni di supporto sono finalizzate ad organizzare e svolgere le attività necessarie ad affrontare le criticità che si manifestano nel corso dell’ evento calamitoso. Ogni funzione, rispetto alle altre assume un rilievo differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento.
F1 FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA – PIANIFICAZIONE
F2 FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
F3 FUNZIONE VOLONTARIATO
F4 FUNZIONE MATERIALI E MEZZI
F5 FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI
F6 FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
F7 FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITA’
F8 COMUNICAZIONE
F9 FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ATTIVITÀ SCOLASTICA
SEGRETERIA DI COORDINAMENTO
Il volontariato di protezione civile della città
Nell’ambito del sistema di Protezione Civile cittadino si individuano le seguenti odv:
Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile della Città di Sulmona
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Sulmona
Gruppo Protezione Civile ANA Sulmona
Gruppo CISOM Ordine di Malta Sulmona
Materiale Informativo
Il metodo Augustus