L’art. 4-bis, comma 2, della Legge 459/01, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lett. A), della legge 3 novembre 2017, n. 65, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente residenti all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente alla data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio 2026, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
L’opzione potrà pervenire al comune di Sulmona per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano - ufficio Protocollo - via Mazara n. 21 - anche da persona diversa dall’interessato ai seguenti indirizzi: