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Chi riceve un verbale dalla Polizia Municipale per violazione al Codice della Strada, può telefonare o mandare una e-mail, per chiarimenti e informazioni, al Front-Office del Corpo di Polizia Locale
Condizione di trasgressore o responsabile in solido con il medesimo
Chi riceve un verbale dalla Polizia Municipale per violazione al Codice della Strada, può telefonare o mandare una e-mail, per chiarimenti e informazioni, al Front-Office del Corpo di Polizia Locale nei giorni ed orari indicati di seguito, o all’indirizzo sezionecomandopm@comune.sulmona.aq.it.
Dal 01/07/2021 al link https://sulmona.multeonline.it
Inoltre è possibile visualizzare i documenti relativi agli impianti per la rilevazione della APU/ZTL e del Telelaser.
Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano da un importo minimo ad un importo massimo.
Laddove consentito il Codice della Strada prevede la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 202 C.d.S.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo è ridotto del 30%, escluse le spese di procedura e di notifica che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
In caso di mancato pagamento nei termini, ovvero dal 61° giorno, ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.
Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione della somma dovuta. In tal caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione del debito, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, c. 3 del codice, e l'acconto fornito. Il proprietario del mezzo o altro soggetto obbligato ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada, risponde solidalmente con il trasgressore per il pagamento della somma dovuta.
La procedura sanzionatoria può essere avviata in vari modi. I più frequenti sono:
Per contestazione si intende il momento in cui a seguito di un controllo su strada è stato consegnato e quindi “contestato” al trasgressore un verbale di violazione. Il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a "notifica immediata" eseguita.
Per notificazione si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario tramite servizio postale, messo comunale oppure tramite P.E.C.
Come si calcolano i tempi di notifica di un verbale redatto ai sensi del Codice della Strada Premettiamo che la notificazione deve avvenire entro i termini stabiliti dalla legge:
La notificazione in Italia può avvenire secondo tre diverse modalità:
Per la pubblica amministrazione procedente la fase di notificazione si ritiene andata a buon fine nel momento in cui il verbale è stato consegnato al soggetto incaricato di recapitarlo al destinatario. Ciò significa, come affermato dalla Corte Costituzionale, principio ad oggi recepito anche all’interno del Codice di Procedura Civile, che i termini di notificazione di un verbale (90 giorni in Italia e 360 all’estero) sono rispettati con la consegna all’ufficio preposto alla notifica (Poste Italiane, Messi notificatori, altro) e per tali termini non opera la “decadenza” anche se la consegna dell’atto da parte dell’incaricato alla notificazione consegna l’atto stesso dopo il termine di 90 giorni (o 360 se all’estero).
Per il ricevente il procedimento di notifica è più articolato potendosi verificare:
Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018) in tema di "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata" introduce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di notificare i verbali conseguenti alle violazioni del Codice della Strada tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), laddove sia disponibile un indirizzo PEC, in sostanza nei seguenti casi:
In conclusione, la notifica tramite PEC, laddove sia disponibile un indirizzo PEC, rappresenta un obbligo per il Comando di Polizia che ha accertato la violazione al codice della strada e che ha l’obbligo di procedere alla notificazione della stessa.
Chi commette un’infrazione può pagare la sanzione prevista con un importo ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione della violazione, notificazione. Si tratta di un'opportunità che favorisce chi vuole mettersi subito in regola. I verbali recano due importi: uno con la riduzione del 30% pagabile entro 5 giorni e uno “intero” qualora il pagamento avvenga dal 6° al 60° giorno. E’ ammessa la riduzione anche per le violazioni documentate con il semplice preavviso di accertamento lasciato sotto il tergicristallo del veicolo dalla Polizia Locale, come successivamente riportato.
La riduzione del 30% NON si applica:
Il preavviso di violazione alle norme del Codice della Strada è il primo atto della Pubblica Amministrazione con il quale si dà notizia al cittadino (assente al momento dell’accertamento) di aver commesso una infrazione per la quale è applicabile una sanzione amministrativa. Il preavviso di violazione contiene tutti gli elementi utili: data e ora, luogo, veicolo, norma violata e la sanzione con esclusione del proprietario e/o della persona che ha commesso il fatto. Viene in genere posto sotto il tergicristallo anteriore del veicolo, consentendo al trasgressore di pagare unicamente l’importo della sanzione senza ulteriori costi. Fino alla notificazione della violazione, l’interessaoo potrà sempre usufruire della riduzione del 30% sull’importo previsto per la sanzione in misura ridotta . Dalla data di notificazione l’importo sarà ridotto del 30% se il pagamento verrà effettuato entro i cinque giorni successivi. Qualora la violazione preveda la decurtazione di punti dalla patente per poter procedere al pagamento della sanzione e comunicare agli uffici competenti i dati della persona a cui dovranno essere decurtati i punti previsti è necessario attendere la notifica del verbale.
Per il Codice della Strada, normalmente, il verbale di contestazione viene compilato dall'Agente di Polizia Locale sul posto della violazione e in presenza del trasgressore. Copia del verbale viene consegnata al trasgressore stesso che ha due possibilità per effettuare il pagamento della sanzione:
Nel caso di smarrimento del verbale di accertamento è possibile inviare una e-mail all’indirizzo sezcomandopm@comune.sulmona.aq.it, indicando il numero di targa del veicolo ed allegando un documento di riconoscimento. Il diretto interessato riceverà in tal modo una copia del verbale.
Se è stato smarrito solo il bollettino postale precompilato, la sanzione può essere pagata tramite bollettino postale sul c/c 11101672 intestato a "Comune di Sulmona Comando Vigili Urbani Ufficio Contravvenzioni"
Per alcune violazioni al Codice della Strada, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria, è prevista la decurtazione (sottrazione) di punti dalla patente di guida a carico del conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione.
Quando il verbale è contestato direttamente al trasgressore (conducente), questo viene identificato dall'agente immediatamente e l’Ufficio competente provvederà alla comunicazione dei dati relativi alla patente di guida, sulla quale sarà applicata la decurtazione nei termini di legge. In tutti casi in cui non sia possibile individuare l'identità del conducente responsabile dell'infrazione, (es. emissione di preavviso di accertamento di violazione, infrazioni rilevate con sistemi automatici, altro), la Polizia Locale notificherà un verbale al proprietario del veicolo, individuato tramite la consultazione di apposite banche dati, con il quale lo stesso è inoltre invitato a comunicare, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale i dati identificativi e della patente di guida di colui che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, dati che devono essere necessariamente forniti anche se vi è coincidenza tra proprietario del veicolo e trasgressore. La comunicazione è dovuta anche in presenza di ricorso avverso il verbale. Le modalità con cui detta dichiarazione deve essere effettuata sono le seguenti:
Il mancato pagamento di una sanzione entro i termini indicati nel verbale ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, da luogo all'avvio del processo di riscossione coattiva cui l'Ente provvede secondo la normativa vigente.
Il mancato pagamento di una sanzione entro i termini indicati nel verbale rende quest’ultimo titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) con successiva emissione di cartella di pagamento da parte del Concessionario della Riscossione nella quale viene anche contabilizzata una maggiorazione del 10% semestrale oltre interessi e spese, decorrenti dalla data in cui il verbale è divenuto titolo esecutivo fino a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Altresì il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione della somma dovuta. In tal caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione del debito, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, c. 3 del codice, e l'acconto fornito.
Il verbale di accertamento deve essere pagato entro i termini previsti dalla vigente normativa, mediante una delle seguenti modalità:
IMPORTANTE: Si ricorda che i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario e con altri strumenti elettronici non sono consentiti ma che, se effettuati, l’effetto liberatorio per il pagatore e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto di questo ente e non dalla data di effettuazione dell’operazione (Ministero dell’Interno Circolare 14/01/2016, n. 300/A/227/16/127/34).
Fermo restando quanto sopra si informa che per il pagamento tramite “Multeweb” sarà applicata una commissione pari all’1,30% dell’importo del verbale e la valuta sarà il primo giorno lavorativo successivo a quello del pagamento.
Il preavviso di accertamento può essere pagato solo con le modalità riportate sul preavviso stesso, ovvero:
Per la notifica del verbale di accertamento
Ai sensi dell'art. 201 C.d.S., in tutti i casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata, il verbale di accertamento deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia identificato, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento entro 90 giorni decorrenti dal giorno in cui è il fatto è avvenuto. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall’accertamento della violazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro 100 giorni dall'accertamento della violazione.
Per il pagamento del verbale di accertamento
Tutte le sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. variano da un importo minimo ad un importo massimo. Laddove consentito, il Codice della Strada prevede la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ai sensi dell'art. 202 C.d.S.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo è ridotto del 30%, escluse le spese di procedura e di notifica che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
In caso di mancato pagamento nei termini, ovvero dal 61° giorno, ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.
Per la decurtazione punti dalla patente di guida del conducente
Nei casi in cui la violazioni al Codice della Strada preveda, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria, la decurtazione di punti dalla patente di guida e non sia stato possibile individuare l'identità del conducente responsabile dell'infrazione la Polizia Locale notificherà un verbale al proprietario del veicolo, individuato tramite la consultazione di apposite banche dati, con il quale lo stesso è inoltre invitato a comunicare, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale i dati identificativi e della patente di guida di colui che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, dati che devono essere necessariamente forniti anche se vi è coincidenza tra proprietario del veicolo e trasgressore.
Per la rateizzazione del verbale di accertamento
La rateizzazione deve essere richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione nel rispetto delle modalità descritte nella sottostante sezione.
Per la presentazione del ricorso avverso al verbale di accertamento
I soggetti a cui sia stato notificato il verbale di accertamento possono presentare ricorso contro lo stesso alternativamente avanti al Prefetto di L’Aquila entro 60 giorni dalla notificazione ovvero avanti al Giudice di Pace di Sulmona entro 30 giorni dalla notificazione.
Per la prescrizione della sanzione
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Tuttavia il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto secondo le norme del codice di procedura civile.
In fase esecutiva, ovvero dopo che le somme sono state iscritte a ruolo, il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il verbale di accertamento deve essere pagato entro i termini previsti dalla vigente normativa, mediante una delle seguenti modalità:
IMPORTANTE: Si ricorda che i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario e con altri strumenti elettronici non sono consentiti ma che, se effettuati, l’effetto liberatorio per il pagatore e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto di questo ente e non dalla data di effettuazione dell’operazione (Ministero dell’Interno Circolare 14/01/2016, n. 300/A/227/16/127/34).
Fermo restando quanto sopra si informa che per il pagamento tramite “Multeweb” sarà applicata una commissione pari all’1,30% dell’importo del verbale e la valuta sarà il primo giorno lavorativo successivo a quello del pagamento.
Il preavviso di accertamento può essere pagato solo con le modalità riportate sul preavviso stesso, ovvero:
Puoi accedere al servizio Consultazione contravvenzioni e pagamento multe direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .
Si avvisa che:
Ai sensi dell’art. 207 del C.d.S. quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia citate, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri predetti e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Ai sensi dell’art. 202 bis C.d.S. possono chiedere la rateizzazione tutti coloro che posseggono i seguenti requisiti:
La rateizzazione deve essere richiesta entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione utilizzando il modulo allegato (Domanda per rateazione verbale art. 202 Codice della Strada).
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'ufficio competente dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall' articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all' articolo 203 del Codice della Strada e di ricorso al giudice di pace di cui all' articolo 204-bis del medesimo Codice.
A decorrere dal 61°(sessantunesimo) giorno dalla notifica e fino ad iscrizione a ruolo, l'interessato può avanzare istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Comunale delle Entrate (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 20/12/2000 come successivamente modificato ed integrato, da ultimo mediante D.C.C. n. 21 del 26/03/2019) utilizzando il modulo allegato (Domanda per rateazione verbale Regolamento Comunale Entrate).
Per ottenere la rateizzazione della cartella di pagamento, l'interessato deve rivolgersi al Concessionario che ha emesso il titolo. E' possibile trovare maggiori informazioni sul sito di di A.E.R. (ex Equitalia Spa.)
Normativa di riferimento
Reclami ricorsi opposizioni
Un cittadino che riceve un verbale di violazione che prevede una sanzione amministrativa (pagamento di una multa) può opporsi facendo ricorso all'autorità amministrativa (Prefetto) o giudiziaria (Giudice di Pace), chiedendo che siano valutate le sue ragioni. I due tipi di ricorso sono alternativi, ovvero non si può ricorrere a entrambe le autorità perché il ricorso all'una esclude il ricorso all'altra.
Si tratta di un ricorso amministrativo che deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:
Con il ricorso è possibile chiedere l'audizione personale.Il Prefetto valutate le motivazioni addotte nel ricorso, emette un'ordinanza che può essere di accoglimento e quindi dispone al Comando Polizia Municipale l’archiviazione del verbale impugnato ovvero di rigetto e quindi ingiunge al ricorrente il pagamento di una somma non inferiore alla metà del massimo edittale. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.
Si tratta di un ricorso giurisdizionale che deve essere presentato presso il Giudice di Pace di Sulmona, Via Silvestro Di Giacomo, 67039 Sulmona, entro 30 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale:
Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato; se il Giudice accoglie la domanda, l'efficacia del verbale è sospesa fino al pronunciamento e di conseguenza sono sospesi anche i termini per il pagamento.
Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002 più spese forfettizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30 dello stesso D.P.R.
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente ovvero con l'assistenza di un difensore.
All'udienza di comparizione delle parti è obbligatoria la presenza del ricorrente o del difensore, se nominato, altrimenti, previa valutazione del Giudice di Pace, viene convalidato con ordinanza del Giudice il verbale di accertamento impugnato.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 27/05/2024