Contribuzione dell’utenza
Per regolamentare i rapporti finanziari tra amministrazione comunale e utenti del servizio SAD si farà riferimento ai parametri fissati dalla tabella.
Poiché nell'assistenza domiciliare domestica rientrano anche interventi di igiene personale, nel caso di anziani conviventi stabilmente con i figli, qualora questo sia l'unico intervento richiesto, si terrà conto esclusivamente del reddito dell'anziano e non di quello di tutto il nucleo familiare. Ciò al fine di incentivare la permanenza degli anziani, spesso non autosufficienti, nel nucleo familiare dei figli, evitando il ricorso alle strutture residenziali protette.
Inoltre, per alcune situazioni particolarmente precarie, su relazione motivata dell'Assistente Sociale, sarà possibile collocare il richiedente in una fascia più bassa rispetto a quella corrispondente al reddito, sempre per incentivare il ricorso a questo servizio per finalità di tipo preventivo.
CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI
La normativa regionale (Legge Regione Lazio n. 38 del 9 settembre 1996 e relativo Piano Socio Assistenziale) ha delineato un quadro di riferimento comune, sia per quanto attiene alla tipologia degli interventi che ai criteri di accesso ai servizi.
L'approvazione del Piano Socio Assistenziale di zona ha demandato ai Comuni le decisioni in merito alla regolamentazione dei rapporti finanziari con gli utenti.
Si procede all'adeguamento dei criteri di contribuzione degli utenti secondo la normativa regionale e gli obiettivi di seguito specificati:
– individuare livelli di reddito che assicurino a famiglie di diversa composizione la stessa capacità socio-economica, inteso come possibilità di fruire della stessa quantità e qualità di beni e servizi primari;
– riconoscere che gli interventi economici devono essere collocati nell'ottica generale delle finalità sociali proprie del Comune, che si ispirano, da un lato alla riconosciuta esigenza di evitare la marginalità sociale degli anziani, degli handicappati e dei minori, e dall'altro alla stimolazione e recupero dell'autonomia del singolo, nonché della corresponsabilizzazione dei famigliari, soprattutto di quelli tenuti per legge all'obbligo degli alimenti;
– ricercare forme di raccordo fra i criteri comunali già praticati e quelli più generali proposti dal Piano Regionale Socio Assistenziale;
– considerare lo stato di bisogno, requisito indispensabile per accedere ai servizi di integrazione economica;
nell'accezione individuata dalla Legge Regionale lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
l) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo famigliare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
m) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo famigliare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
n) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere
a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei famigliari siano esposti a rischio di emarginazione;
o) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.