Denunciare la Nascita di un Figlio

Servizio attivo

Quando avviene una nascita è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.

A chi è rivolto

La denuncia di nascita può essere resa:

- da uno dei genitori;
- da un procuratore speciale;
- dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Come fare

La denuncia è da effettuare presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita stessa.

Cosa serve

Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due, munito di documento di riconoscimento e dietro presentazione dell'attestato di chi ha assistito al parto. 
Se i genitori non sono coniugati occorre la presenza di entrambi al momento della dichiarazione e della presentazione dei documenti sopra indicati.

I cittadini stranieri devono presentare anche il passaporto.

Cosa si ottiene

La denuncia di nascita è un atto dovuto alla nascita di un bambino, affinché possa acquisire l'identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall’Ordinamento giuridico.

Tempi e scadenze

La denuncia può essere effettuata entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita stessa.

La dichiarazione verrà trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.

Entro dieci giorni dalla nascita i genitori possono comunque rendere la denuncia di nascita:
1. nel Comune di nascita; 
2. nel proprio Comune di residenza. 

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

Costi

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento

  1. Codice civile art. 231 e seguenti 
  2. D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989 – Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente 
  3. Legge n.218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato 
  4. D.P.R. n.396 del 3 novembre 2000 – "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, legge 127 del 15 maggio 1997" 
  5. D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” – articolo 16 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi di Competenza Statale e Servizi Cimiteriali

Via Panfilo Mazara, 21, 67039 Sulmona AQ, Italia

Telefono: 08642421
Email Servizi cimiteriali: cimitero@comune.sulmona.aq.it
Email Servizi demografici - servizio di leva militare: leva@comune.sulmona.aq.it
Email Servizi demografici - Servizio Elettorale: elettorale@comune.sulmona.aq.it
Email Servizi di stato civile stato civile, anagrafe: statocivileanagrafe@comune.sulmona.aq.it
PEC Servizi demografici - Servizio elettorale: ufficioelettorale@pec.comune.sulmona.aq.it
PEC Email Servizi di stato civile stato civile, anagrafe: statocivile.anagrafe@pec.comune.sulmona.aq.it
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Pagina aggiornata il 27/05/2024