L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, avviatasi con il referendum del 23 giugno 2016, è avvenuta il 31 gennaio 2020. Da tale momento sino al 31 dicembre 2020 è intervenuto un periodo transitorio fondato su un accordo tra le parti.
Durante questa transizione Regno Unito ed Unione Europea hanno previsto che le norme in materia di libera circolazione e di coordinamento della sicurezza sociale continuassero ad applicarsi anche ai cittadini britannici in Italia.
Ai cittadini britannici (e ai loro familiari) si sono quindi continuate ad applicare fino al 31 dicembre 2020 le previsioni relative al soggiorno e all’iscrizione anagrafica proprie dei cittadini comunitari (Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e s.m.i.).
L’iscrizione all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2020 e le disposizioni dell’Accordo di recesso hanno consentito quindi ai cittadini britannici in Italia di godere dei diritti previsti da tale accordo (parte II) dopo che sarà concluso il periodo di transizione, quando invece per chi non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione si applicheranno le previsioni del nuovo.
Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020, ha specificato che vi erano due ipotesi possibili per chi risiedeva già o iniziò a risiedere prima di fine 2020 nel nostro paese:
- Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020: i cittadini interessati potevano recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e chiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica;
- Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020: entro il 31 dicembre 2020, i cittadini britannici ed i propri familiari potevano dichiarare l’iscrizione in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 1228/1954 e D.P.R. 223/1989) e del D.Lgs. 30/2007, esattamente come avvenuto in precedenz<. A seguito dell'iscrizione gli stessi potevano richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.
Per la richiesta era necessario presentare:
- apposita richiesta, in marca da bollo, di rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica;
- una ulteriore marca da bollo e gli eventuali diritti di segreteria, per l’attestazione.
Anche i familiari non comunitari dei cittadini britannici devono ottenere l’Attestazione di Iscrizione Anagrafica. Questi devono altresì:
- se residenti prima del 31 gennaio 2020: continuare a utilizzare la carta di soggiorno come familiare di cittadino comunitario, emessa dalla Questura, sino alla naturale scadenza (o entro il 3 agosto 2023, se quest’ultima data è anteriore), data in cui dovranno comunque ottenere un nuovo titolo di soggiorno;
- se residenti dopo il 31 gennaio 2020: ottenere un titolo di soggiorno emesso dalla Questura con riferimento all’Accordo di recesso.
I cittadini britannici continueranno a poter maturare il diritto al soggiorno permanente, potendo pertanto richiedere il relativo attestato di soggiorno permanente, qualora presentino i requisiti previsti dal D.Lgs. 30/2007 entro o dopo il periodo di transizione.
I diritti acquisiti dai cittadini britannici prima della conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020) restano protetti da quanto previsto dall’Accordo di Recesso fino a quando il cittadino resterà legalmente residente in Italia.