Sezione II – Edilizia - Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi
Tabella A, Sez. II allegata al D. Lgs. 222/2016.
N° 81
- Lavori edili Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali.
- Titolo Autorizzazione
- Presentazione L’istanza di autorizzazione è presentata allo Sportello unico del Comune D. Lgs. n. 42/2004,artt. 21, c. 4 e 22
- Norme D. Lgs. n. 42/2004,artt. 21, c. 4 e 22
Opere sottoposte a vincolo culturale
Sono sottoposte alla legge le cose, immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, comprese le ville, i parchi e i giardini che abbiano importanza artistico storico, e i centri storici. (Art. 10 D. Lgs. n. 42/04)
Notifica del vincolo al proprietario:
Ai proprietari d’aree e immobili, sono notificati i vincoli cui sono soggette le medesime aree e immobili, che sono trascritti nei registri specifici e recepiti dagli strumenti urbanistici.
Obbligo della conservazione degli immobili soggetti a protezione
I beni culturali non possono essere demoliti, restaurati o modificati senza l’autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali (Soprintendente della regione).
Quest’ultimo ha il potere di imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, in altre parole provvedervi direttamente (art. 32).
Approvazione dei progetti d’opere concernenti i beni culturali
I proprietari (o in ogni modo chi ha titolo) devono, prima di eseguire i lavori edili, sottoporre alla Soprintendenza il progetto delle opere che intendono eseguire, al fine di ottenere l’autorizzazione specifica che sarà rilasciata se lo stesso progetto è conforme alla VIA (Valutazione impatto ambientale).(Art. 21 D. Lgs. n. 42/04).