Divorziare/separarsi/sciogliere una unione civile/concludere una convivenza di fatto
Separazioni e divorzi consensuali e giudiziali
Le modalità di separazione e divorzio ormai divenute assodate, cioè quella “consensuale” (o congiunta) e quella “giudiziale” (che può essere richiesta da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo), hanno visto aggiungersi nuove forme, maggiormente semplificate, appartenenti anch’esse al caso in cui tra i coniugi ci sia una volontà di addivenire a separazione/divorzio consensuale.
La coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, come invece continua ad accadere per separazione/divorzio contenziosi, ma avrà la possibilità di scegliere tre strade:
- presentare un ricorso congiunto al Tribunale per ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili;
- procedere alla conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni;
- addivenire a una negoziazione assistita da avvocati.
Per quanto riguarda le modalità “classiche”, una volta addivenuti alla separazione personale debbono trascorrere 6 mesi (per la separazione consensuale) o 12 mesi (per la separazione giudiziale) dal giorno dell'udienza presidenziale perché possa iniziare la procedura di divorzio.
Il divorzio stabilisce lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La pronuncia del divorzio non incide, però, sul sacramento religioso.
Con il divorzio congiunto le parti decidono di adire congiuntamente il Tribunale nella sede competente.
In caso di mancato accordo una parte, con l’assistenza di un legale, può rivolgersi al Tribunale per ottenere il divorzio (divorzio contenzioso). Il giudizio si conclude con la sentenza di divorzio, dopo la quale le parti potranno convolare a nuove nozze.
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
LE NUOVE POSSIBILITÀ PER SEPARAZIONI/DIVORZI
L'art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune.
L'assistenza degli avvocati difensori è, in questo caso, facoltativa.
Tale modalità semplificata è possibile solo se:
- non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (i figli vanno intesi come comuni ai coniugi richiedenti);
- l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile devono prendere un appuntamento, anche a mezzo telefonico, con l’Ufficiale di Stato Civile.
I coniugi devono presentarsi all’appuntamento e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia, che non può tuttavia sostituire la parte rappresentata.
- Se non c'è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale.
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati nel caso in cui si addivenga a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio oppure alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad uno o più avvocati (per ciascun coniuge).
A differenza della procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile (senza obbligo di assistenza di un legale) questa procedura è possibile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, come pure di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Concluso l’accordo, sottoscritto dai coniugi e certificato dagli avvocati, viene trasmesso da almeno uno degli avvocati o da un suo delegato al Procuratore del Tribunale del luogo dell’ultima residenza (la separazione personale) o della residenza di uno dei due coniugi (il divorzio) per chiedere il nulla osta, se non vi sono figli o se sono maggiorenni autosufficienti economicamente, oppure l’autorizzazione se vi sono figli minori, incapaci o maggiorenni non autosufficienti economicamente.
Nel primo caso, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, se non ravvisa irregolarità, comunicherà il nulla osta agli avvocati.
Nel secondo caso, invece, l’accordo concluso deve essere trasmesso entro un termine ben preciso di 10 giorni al Procuratore, il quale lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il Procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, non lo autorizza e lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
MODALITÀ DI INVIO DELLA CONVENZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE
La convenzione, una volta ricevuto il nulla osta o l’autorizzazione del Procuratore deve essere trasmessa unitamente alla copia di quest’ultimo provvedimento, da parte di almeno uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi, entro il termine tassativo di 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:
- Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
- Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
- Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
- L’invio della convenzione, firmata digitalmente dal legale, deve avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, unitamente a una dichiarazione di conformità all'originale cartaceo (anch’essa sottoscritta digitalmente). In caso di convenzione di divorzio l'avvocato dovrà inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
Il provvedimento viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’Ufficio Stato Civile.
Scioglimento di un’unione civile
L’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie nei seguenti casi:
- morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. Nel caso in cui la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, ed i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- nei casi che permettono il divorzio;
- quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento all'ufficiale di Stato Civile. In questo caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento della stessa. In questo caso si applicano, in quanto compatibili:
- alcune delle disposizioni della legge sul divorzio (gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898);
- le disposizioni sui procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al Titolo II del libro quarto del Codice di procedura civile;
- le disposizioni in materia di negoziazione assistita da avvocati in ambito familiare, nonché di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (vedasi in tal senso la parte “SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE”).
Cessazione di una convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- dichiarazione di una o entrambe le parti, da cui risulti la cessazione dei legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, fino a quanto prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti;
- cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.
Nel caso in cui l’eventuale dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto sia sottoscritta da uno solo degli interessati sarà inviata dall'Ufficio Anagrafe una debita comunicazione all'altra parte coinvolta.
- Nel caso di cessazione della convivenza di fatto (che vi sia o meno il contratto di convivenza) il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA RICHIESTA DI CESSAZIONE
La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:
- consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe;
- trasmessa via fax
- inviata per PEC
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVENZA
Il contratto di convivenza eventualmente stipulato tra i conviventi cessa di esistere in caso di:
- accordo delle parti o recesso unilaterale: sarà necessario seguire le forme già viste per la stipula o modifica del contratto, con notifica all'altro contraente nel caso di recesso unilaterale. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, il termine (non inferiore a novanta giorni) concesso al convivente per lasciare l'abitazione;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, in tal caso il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile;
- morte di uno dei due contraenti, in tal caso il superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.