1. Riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”
Chi non è in possesso della cittadinanza italiana ed è discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita.
Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è iscritto nel registro della popolazione residente del Comune.
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei seguenti passaggi:
- accertare che la discendenza abbia inizio da un avo (chi è emigrato) di cittadinanza italiana, senza limiti di generazioni;
- accertare che l'avo abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente (mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera);
- comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio;
opportunamente tradotti e legalizzati;
- attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna, solo per i figli nati dopo il 01.01.1948.
- L’autorità competente ad effettuare l’accertamento dei requisiti è determinata in base al luogo di residenza: per chi dichiara la residenza in Italia è l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
2. Acquisto della cittadinanza per matrimonio
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare – se in regola con gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa - la cittadinanza italiana dopo il matrimonio:
- qualora risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica;
- dopo tre anni dalla data del matrimonio, qualora risieda all’estero.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.
Possono avanzare la richiesta di cittadinanza non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data: in questo caso i due anni si dovranno conteggiare dal momento in cui il coniuge è divenuto cittadino italiano.
- La richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del Ministero dell’Interno.
Sarà richiesto il versamento di un contributo al Ministero dell’Interno pari ad euro 250,00.
Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Il termine di conclusione del procedimento, che vedrà il giuramento presso gli uffici comunali, è di 48 mesi.
3. Acquisto della cittadinanza per residenza
Chi risiede in Italia regolarmente da almeno:
- 4 anni, se cittadino comunitario;
- 5 anni, se apolide o rifugiato politico;
- 10 anni, se cittadino “extracomunitario”.
può chiedere la cittadinanza italiana e lo Stato può concederla, valutando di caso in caso l’opportunità e l’esistenza dei requisiti.
Non è invece previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.
- La richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del Ministero dell’Interno.
Sarà richiesto il versamento di un contributo pari ad euro 250,00.
Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Il termine di conclusione del procedimento, che vedrà il giuramento presso gli uffici comunali, è di 48 mesi.
4. Cittadinanza durante la minore età
La cittadinanza viene acquisita dal minore per:
- riconoscimento da parte di un genitore cittadino italiano o dichiarazione giudiziale della filiazione. Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento lo stesso esprima la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza”.
- adozione: acquisisce la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana oppure, se l’adozione è pronunciata all’estero, con provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, invece, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
- naturalizzazione del genitore: i figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se conviventi (in via stabile ed effettiva, attestata con idonea documentazione e sussistente al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore) acquistano automaticamente la cittadinanza italiana. Una volta raggiunta la maggiore età è possibile una rinuncia, in caso siano in possesso di un’altra cittadinanza.