Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio del servizio Taxi sono le seguenti:
Istanza di partecipazione al Bando Taxi;
Istanza di rilascio della licenza;
Istanza di trasferimento della licenza;
Istanza di trasferimento della licenza a erede;
Istanza di trasferimento della licenza a soggetto designato dall’erede;
Comunicazione di sostituzione alla guida;
Comunicazione di sostituzione alla guida per malattia, invalidità o sospensione patente;
Comunicazione di avvalimento di collaboratori familiari;
Comunicazione di cessazione dell’attività.
Il servizio Taxi è diretto a soddisfare esigenze di trasporto singole o di piccoli gruppi di persone; esso è rivolto ad una utenza indifferenziata, prevede lo stazionamento in luogo pubblico, tariffe e modalità determinate dal Comune.
Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, nel cui ambito la prestazione è obbligatoria, per ogni destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale[1].
La licenzaè rilasciata dal comune attraverso bando pubblico, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicoloo natante, in base alla programmazione economica e territoriale regionale, anche al fine di integrare il trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto.
Non è ammesso che uno stesso soggetto cumuli più licenze taxi ovvero la licenza taxi e l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente[2].
Il servizio è effettuatoa richiesta diretta del trasportato/i, dietro corrispettivo calcolato con tassametro omologato[3], in base a tariffe determinate dal comune[4].
Il servizio taxi ha precedenza nei varchi edeve essere accessibile ai portatori di handicap. Le autovetture devono essere dotate sul tetto di un contrassegno luminoso con la scritta «taxi», con un numero d'ordine e una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
La licenza può essere trasferita, a persona designata dal titolare, quando questi:
a) sia in possesso di licenza da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad un erede appartenente al suo nucleo familiare in possesso dei requisiti ovvero, entro due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, iscritti nel ruolo e in possesso dei requisiti prescritti.
Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico ne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
I titolari di licenza possono essere sostituiti da chiunque abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente[5].Gli eredi minori del titolare possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo fino al raggiungimento della maggiore età.
I titolari di licenza, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute dopo il rilascio della licenza, possono mantenerne la titolarità, a condizione che siano sostituiti alla guida da persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. I titolari di licenza possono, inoltre, avvalersi, della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Può essere consentito l'esercizio dell'attività anche fuori del territorio del comune che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.
Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti è assimilato, ove possibile, al servizio taxi, per cui non si applicano le disposizioni dell'autorità marittima, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e le procedure inerenti la navigazione e la sicurezza della stessa.
I comuni possono prevedere che i titolari di licenza taxi svolgano servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.
Nei comuni di minori dimensioni, individuati per ogni provincia dalla CC.I.AA.[6], in base ai criteri della popolazione, estensione territoriale e intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, i veicoli adibiti al servizio Taxi possono essere esonerati dall'obbligo del tassametro.
Ai sensi dell’art.6 del D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006 i comuni, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie;
b) bandire concorsi straordinari[7] per il rilascio, a titolo gratuito o oneroso, di nuove licenze;
c) rilasciare licenze temporanee o stagionali per fronteggiare particolari eventi;
d) prevedere in via sperimentale la possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti;
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio, con obblighi e tariffe differenziati;
f) prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- Legge Regionale n. ........ in data ....../....../............;
- Regolamento comunale per gli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione di C.C. n. ........................................ in data ....../....../............;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione
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Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi del taxista
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Art.8, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21
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Dati identificativi dell’impresa
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Art. 7, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21
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Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
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Art.6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n. 21
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Possesso requisiti morali
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Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 92 tulps
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Elementi identificativi del veicolo/natante adibito a Taxi
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Art. 8, c.1, L. 15 gennaio 1992, n. 21
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Possesso requisiti professionali
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Art. 6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n.21
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N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.