Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita da parte di produttori agricoli sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- trasferimento di sede;
- variazione modalità di vendita;
- subingresso;
- modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
- cessazione dell’attività.
Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.
Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…".
La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cuigli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.
Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.
Disposizioni particolari:
Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitino su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i., si applicano unicamente le disposizioni relative alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.
Ai sensi dell’art. 28 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998 i Comuni, in base agli indirizzi regionali, stabiliscono l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individuano le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e possono stabilire divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.
Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.
Ai sensi dell’art. 4, c.8-ter del D.Lgs. n. 228/2001: l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Codice Civile;
- D.Lgs. n. 228/2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo;
- D.Lgs. n. 126/2016;
- D.Lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione
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Norme che ne prevedono la produzione
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Generalità richiedente
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Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001
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Qualità di imprenditore agricolo
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Art. 2135 c.c. e art. 1, D.Lgs. n. 228/2001
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Iscrizione al Registro Imprese
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Art. 2188 e ss. C.C. e art. 4, c.3, D.Lgs. n. 228/01
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Ubicazione azienda di produzione e specificazione prodotti in vendita
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Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001
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Specificazione prodotti ottenuti presso propria azienda e prodotti in vendita non ricavati dalla propria azienda
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Art. 1, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001
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Modalità di vendita
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Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001
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Non avere riportato, nei cinque anni antecedenti l’avvio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti
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Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001
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Assenza cause decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.Lgs. n. 159 (Legge antimafia)
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Art. 67, c.1, lett. A) del D.Lgs. n. 159/2011
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Vendita prevalente prodotti provenienti da propria azienda
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Art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 228/001
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Ammontare ricavi, derivanti da vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, inferiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società
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Art. 4, c.8 del D.Lgs. n. 228/2001
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Conoscenza che la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001 si applica anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione/trasformazione prodotti agricoli e zootecnici, dirette al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa
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Art. 4, c.5 del D.Lgs. n. 228/2001
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Prestazione consenso al trattamento dei dati personali
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Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
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Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) di possesso dei requisiti morali – solo per società, associazioni, organismi collettivi
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Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001
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Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000
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Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000
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REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ
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REGIME AMMINISTRATIVO
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CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli singoli e associati
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Comunicazione
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Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.
Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.
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D.Lgs. n. 228/2001, art. 4
Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c.7, D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 114/1998)
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