Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente sono le seguenti:
- Avvio dell’attività;
- Nulla osta;
- Variazioni;
- Cessazione dell’attività.
Per noleggio di autobus con conducente, ai sensi della L. 11 agosto 2003 n. 218, si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa,per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo
Sono definite imprese di noleggio autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori (ex D.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009) svolgono attività di trasporto di persone, utilizzando autobusequipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio di cui all’art. 54, c.1, lett. b), del D.lgs. n. 285/1992, di cui hanno la disponibilità in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
I contenuti e modalità delle prestazioni che le imprese devono fornire ai clienti, (anche al fine di assicurare il rispetto della normativa interna e comunitaria), sono definiti dalle regioni con propri atti legislativi o regolamentari volti a:
- stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
- fissare modalità e procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività.
Le regioni, inoltre, per ottenere un riferimento complessivo sul numero e distribuzione territoriale delle imprese, istituiscono il registro regionale delle imprese dinoleggio di autobus con conducente e inviano annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazionidaesse rilasciate, specificando il numero di autobus in dotazione e di quelli acquistati con finanziamenti pubblici, per la predisposizione e aggiornamento, da parte dello stesso Ministero, dell’Elenco nazionale delle imprese di noleggio di autobus con conducente con sede sul territorio italiano (oggi Registro Elettronico Nazionale di cui all’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed aggiornato dagli Uffici di Motorizzazione Civile territorialmente competenti).
L’attività è subordinata al rilascio, alle impresein possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori (stabilimento in Italia, onorabilità, idoneità finanziaria e professionale), di apposita autorizzazione da parte delle regioni o dagli enti locali a ciò delegati (Province o Comuni), in cui le imprese hanno sede legale o la principale organizzazione aziendale, la quale consente lo svolgimento professionale dell'attività e l'immatricolazione degli autobus destinati al servizio.
L’autorizzazione, da conservare in copia conforme su ogni autobus, non è soggetta a limiti territoriali, fermo restando che l'esercizio dei servizi internazionali è soggetto al possesso, da parte del titolare/legale rappresentante o di chi dirige l'attività, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
Le regioni stabiliscono la periodicità delle verifiche per accertare la permanenza dei requisiti.
Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 395/2000 le imprese di trasporto su strada di viaggiatori devono designare la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige l’attività di trasporto in forma continuativa ed effettiva. Tale soggetto, che deve dirigere l’attività di trasporto di una sola impresa, può essere, alternativamente:
- amministratore unico, o membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
I conducenti degli autobus possono essere: lavoratori dipendentio altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
La qualità di dipendente o lavoratore temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, da cui, nel caso di lavoratore dipendente risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria e che deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio; la qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio
Ai sensi dell’art. 11, L. n. 218/2003, le licenze di noleggio rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, possono essere cedutesolo ad impresein possesso dei requisitie condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.
Il D.M. 11 marzo 2004 ha, infine, definito i parametri di riferimento per l’applicazione delle sanzioni alle diverse tipologie di infrazioni
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Fermo restando il regime autorizzatorio ex L. n. 21/92,le imprese di noleggio di autobus con conducente, sono abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente.
Ai sensi dell’art.9, L. n. 218/2003, chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.
Ai sensi dell’art.10, L. n. 218/2003, ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. 11 agosto 2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
- D.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998”;
- D.M. 28 aprile 2005, n. 161 “Regolamento di attuazione del D.lgs., n. 395/2000”;
- Regolamento (CE) n. 1071 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
- Legge Regionale;
- Regolamento regionale/provinciale/comunale per la disciplina dell'attività di noleggio autobus con conducente;
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo Codice della Strada;
- L. 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/segnalazione/comunicazione
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Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi del noleggiatore
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Art.6, commi 1 e 2, l. 218/2003
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Dati identificativi dell’impresa
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Art. 2, c.1, l. 218/2003
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Dati identificativi del direttore dell’attività
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Art. 3, c.1, d.lgs. N. 395/2000;
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Iscrizione all'albo di cui all'art.1, L. N. 298/1974
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Art.4, c.1, D.lgs. N. 395/2000
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Possesso requisiti morali
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Artt.5, d.lgs. N. 395/2000, artt.67, d.lgs. N. 159/2011
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Capacità finanziaria
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Artt.6, d.lgs. N. 395/2000
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Idoneità professionale
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Artt.7, d.lgs. N. 395/2000
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Elementi identificativi del veicolo
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Art. 1, c.2, d.lgs. N. 395/2000;
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N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.