Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio alimentare su aree pubbliche in forma itinerante sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
Per commercio alimentare su aree pubbliche in forma itinerante, s'intende la vendita di merci alimentari al dettaglio su qualsiasi area pubblica non espressamente vietata dal Comune, esercitata dall’operatore autorizzato al commercio, sostandovi il tempo strettamente necessario a servire la clientela
L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss., D.lgs. n. 114/98 ed è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE). Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con ordinanza.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L’autorizzazione alla vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività (e risulti l’annotazione sul titolo abilitativo).
Il Comune, in base agli indirizzi regionali, stabilisce l’ampiezza delle aree destinate al commercio ambulante, individua le aree di valore archeologico/storico/artistico/ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e può stabilire divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o altri motivi di pubblico interesse.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio, abilita anche al commercio itinerante nel territorio regionale.
Le regioni possono stabilire che l'autorizzazione sia soggetta a presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, c.1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che l’'autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5 del D.lgs. n. 114/98).
Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ
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REGIME AMMINISTRATIVO
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CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Avvio
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Autorizzazione più SCIA
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Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
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D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.4 e 16
D.lgs. n. 42/2004, art. 52
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
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Subingresso
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SCIA unica
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Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
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D.lgs. n. 114/1998, artt. 26, c.5 e 30, c.1
D.lgs. n. 42/2004, art. 52
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
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Cessazione
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Comunicazione
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D.lgs. n. 114/1998, art. 26, c.5 e 30, c.1
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Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Alla presentazione dell’Istanza/Scia/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di presentazione da parte dell’interessato con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Segnalazioni/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione
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Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi dell’impresa
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Art. 2195 codice civile
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Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
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Art. 2082 codice civile;
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Settore o settori merceologici
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Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98
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Possesso requisiti morali e professionali
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Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010
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Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011
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Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011
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Presentazione notifica ex REG. 852/2004/CE
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Art. 6, c.2, reg. 852/2004/ce
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Rispetto disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza, comunitarie e nazionali
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Art. 28, c.8, d.lgs. N. 114/98
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Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.
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Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..
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Dichiarazione preposto
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Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98.
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Rispetto disposizioni di regolarità contributiva
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Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98
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N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.