Tutti i Gestori delle strutture alberghiere e extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla normativa regionale, rientrano tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea ostelli, bed & breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico alberghiere (Responsabili d’Imposta) sono obbligati alla presentazione trimestrale della dichiarazione e del versamento dell’imposta di soggiorno.
- In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, le dichiarazioni ed i versamenti devono essere effettuati separatamente per ciascuna struttura.
- La dichiarazione trimestrale è obbligatoria anche se l’importo è pari a zero (0), ovvero nel caso in cui non ci siano stati pernottamenti nel periodo di riferimento.
Le scadenze per ogni trimetre sono le seguenti:
- entro il 16 aprile per il I trimestre (gennaio-marzo)
- entro il 16 luglio per il II trimestre (aprile-giugno)
- entro il 16 ottobre per il III trimestre (luglio-settembre)
- entro il 16 gennaio per il IV trimestre (ottobre-dicembre).